Sez. 1, Sentenza n. 12995 del 29/01/2014 Cc. (dep. 19/03/2014) Rv. 259028 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Individuazione del giudice di rinvio - Rinvio ad altra sezione della stessa Corte - Presupposti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo. (In applicazione del principio, la Suprema Corte, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di Appello dotata di due sezioni, ha rigettato la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di Appello più vicina e non, invece, all'altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)