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Sez. 6, Ordinanza n. 1142 del 30/03/1999 Cc. (dep. 27/05/1999) Rv. 214748 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Rinvio ad altro giudice - "Ratio" della norma - Va ravvisata nella esigenza che lo stesso giudice non si pronunci nuovamente in relazione alla sentenza annullata anche se abbia pronunciato altra sentenza nello stesso procedimento - Conseguenze - Fattispecie in tema di corte d'appello con due sole sezioni.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214748-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

L'art. 623, lett. c), cod. proc. pen., nel disporre che nel caso di annullamento di sentenza pronunciata da una corte di appello gli atti devono essere rimessi ad altra sezione della stessa corte, o, in mancanza, alla corte più vicina, si riferisce solamente alla sentenza annullata, poiché il legislatore vuole che il giudice di rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ma non riguarda altre sentenze precedenti che siano state già emanate, poiché il giudice che le abbia emesse è comunque un giudice diverso da quello che ha emesso l'ultima sentenza e, nei suoi confronti, non opera la preclusione di legge. (Nella specie, la Corte d'appello di Catanzaro, che ha solo due sezioni penali, aveva pronunciato sentenza, annullata dalla Cassazione con rinvio all'altra sezione: anche la sentenza emessa da quest'ultima era stata annullata dai giudici di legittimità con rinvio alla prima sezione; la Corte suprema ha enunciato il principio di cui in massima rigettando la richiesta di correzione di errore materiale instaurata dall'imputato il quale sosteneva che il giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento della seconda sentenza, doveva essere rimesso alla corte d'appello più vicina).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)