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Sez. 1, Sentenza n. 9267 del 24/10/1996 (Rv. 500187 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE | Potere del presidente del tribunale di nomina dei liquidatori, ex art. 2450 cod. civ. - Natura - Esercizio - Condizioni - Impossibilità di funzionamento dell'assemblea sociale - Configurabilità - Estremi - Mancato raggiungimento del "quorum" per la volontaria messa in liquidazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500187-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - IN GENERE

In tema di scioglimento delle società di capitali, il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori nelle ipotesi previste dall'art. 2450, terzo comma, cod. civ., è un provvedimento di volontaria giurisdizione che presuppone che non sia controversa tra le parti la situazione di fatto circa la sussistenza della causa di scioglimento, per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea, a norma dell'art. 2448, n. 3, cod. civ. Tale impossibilità di funzionamento dell'assemblea ricorre solo quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, mentre il mancato raggiungimento del "quorum" deliberativo necessario al fine di porre volontariamente la società in liquidazione non implica che l'assemblea sia divenuta incapace di funzionare, bensì soltanto che essa non ha inteso aderire alla proposta di scioglimento dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)