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Sez. 1, Sentenza n. 8147 del 21/07/1993 (Rv. 483243 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina | Soci - Contrasto sulla sussistenza della causa di scioglimento - Liquidatori - Decreto di nomina - Natura - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Annullamento senza rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 1993-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483243-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina

In tema di scioglimento delle società di capitali, il decreto del Presidente del tribunale che nomina i liquidatori nelle ipotesi previste dall'art. 2450, terzo comma, cod. civ., è un provvedimento di volontaria giurisdizione, che presuppone che non sia controversa tra le parti la situazione di fatto circa la sussistenza della causa di scioglimento (per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività dell'assemblea, a norma dell'art. 2248, n. 3, cod. civ.), ovvero circa il mancato raggiungimento della maggioranza assembleare prevista per detta nomina. Ne consegue che il decreto di nomina dei liquidatori, nonostante il contrasto tra i soci sulla sussistenza della causa di scioglimento, è suscettibile di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 3 Cost. - rappresentando un provvedimento decisorio e definitivo, in quanto incidente sulla situazione soggettiva dei soci e non altrimenti impugnabile - e va annullato senza rinvio, a norma dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché emanato in violazione delle norme sulla ripartizione delle competenze tra giurisdizione volontaria e contenziosa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2497, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)