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Sez. 5, Sentenza n. 29576 del 29/12/2011 (Rv. 620991 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Elementi presuntivi - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620991-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali e ciò in base a vari elementi presuntivi, quel l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorra diversi periodi dell'anno e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)