Sez. 5, Sentenza n. 12259 del 19/05/2010 (Rv. 613394 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Cittadino italiano residente all'estero - Domicilio in Italia - Sufficienza - Elementi presuntivi - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 43 cod. civ, deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza appellata che aveva ritenuto soggetto passivo di IRPEF un cittadino italiano che, pur residente nel Principato di Monaco, doveva considerarsi domiciliato in Italia sulla scorta di vari elementi presuntivi, quali la intestazione, presso una banca avente sede in Italia, di cinque conti correnti, continuamente implementati e la disponibilità di un'abitazione, ancora in Italia, intestata ad una società al medesimo riconducibile e nella quale egli trascorreva lunghi periodi dell'anno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)