Sez. L, Sentenza n. 2198 del 03/04/1980 (Rv. 405855 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO LAVORATIVO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI - TERMINE INTERAMENTE DECORSO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA N 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA - CUMULO CON IL PERIODO RICOMINCIATO A DECORRERE - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO LAVORATIVO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI - TERMINE INTERAMENTE DECORSO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA N 63 DEL 1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA - CUMULO CON IL PERIODO RICOMINCIATO A DECORRERE - ESCLUSIONE.*
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalita degli artt 2948 n 4, 2955 n 2, 2956 n 1 cod civ, nella parte in cui prevedevano la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti del lavoratore durante il rapporto di lavoro subordinato, e divenuto irrilevante ai fini della prescrizione, il decorso del tempo verificatosi in pendenza del rapporto di lavoro, ancorche i termini delle anzidette norme previste siano interamente decorsi prima della pubblicazione della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale, con la ulteriore conseguenza che non si puo cumulare con il periodo di prescrizione ricominciato a decorrere, dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dopo la data di entrata in vigore dell'art 18 della legge n 300 del 1970, quello che si sarebbe maturato anteriormente alla pubblicazione della detta sentenza della Corte costituzionale. (V 5001/77, mass n 388616; (V 1080/77, mass n 384709).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)