Sez. 5, Sentenza n. 16169 del 23/12/2000 (Rv. 542890 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Autonomia finanziaria e contabile - Art. 7 legge n. 168 del 1989 - Regime anteriore - Analogia.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
Le Università, dotate della personalità giuridica dall'art. 6 dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, anche nella legislazione precedente (art. 201 R.D. n.1592 del 1933)hanno sempre goduto di propri Statuti ordinamentali e di capacità di gestione del proprio patrimonio (legge 7 gennaio 1958 n. 4) e del bilancio, quest'ultimo ricomprendente un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, oltreché i proventi delle tasse scolastiche e i contributi di enti o privati; e tale situazione finanziaria è del tutto analoga a quella riprodotta nell'art. 7 della legge n. 168 del 1989, in tema di "autonomia finanziaria e contabile delle Università".
Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 201, Legge 07/01/1958 num. 4, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 6, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)