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Sez. L, Sentenza n. 10170 del 26/05/2004 (Rv. 573188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Dipendenti delle università pubbliche - Tutela contro gli infortuni sul lavoro - Assimilazione ai dipendenti pubblici - Erogazione delle prestazioni da parte dell'Inail salvo rimborso da parte dell'amministrazione pubblica - Limiti - Indennità giornaliera per le inabilità temporanee.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

I dipendenti delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, quali le università pubbliche, come i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fruiscono della tutela contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema della "gestione per conto", regolato dall'art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, in base al quale l'Inail eroga le prestazioni e successivamente addebita alle amministrazioni le spese sostenute per le prestazioni corrisposte e per i costi di gestione, che le vengono annualmente rimborsati, con l'esclusione della indennità giornaliera per le inabilità temporanee.

Riferimenti normativi: DM Tesoro 10/10/1985, Legge 09/05/1989 num. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)