Sez. L, Sentenza n. 10170 del 26/05/2004 (Rv. 573188 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Dipendenti delle università pubbliche - Tutela contro gli infortuni sul lavoro - Assimilazione ai dipendenti pubblici - Erogazione delle prestazioni da parte dell'Inail salvo rimborso da parte dell'amministrazione pubblica - Limiti - Indennità giornaliera per le inabilità temporanee.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
I dipendenti delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, quali le università pubbliche, come i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fruiscono della tutela contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema della "gestione per conto", regolato dall'art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, in base al quale l'Inail eroga le prestazioni e successivamente addebita alle amministrazioni le spese sostenute per le prestazioni corrisposte e per i costi di gestione, che le vengono annualmente rimborsati, con l'esclusione della indennità giornaliera per le inabilità temporanee.
Riferimenti normativi: DM Tesoro 10/10/1985, Legge 09/05/1989 num. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)