Sez. 2 - , Sentenza n. 2703 del 30/01/2019 (Rv. 652573 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di pagamento non ritualmente comunicato - Conseguenze - Procedura monitoria - Ammissibilità - Opposizione - Disciplina - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In materia di spese di giustizia, ove manchi la rituale comunicazione del decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, quest'ultimo può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della parte processuale, la quale può proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., contestando, secondo le regole ordinarie, non solo l'"an" ma anche il "quantum" del credito azionato perché, in assenza di una valida comunicazione del menzionato decreto, non decorre il termine previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011) per introdurre lo speciale procedimento ivi disciplinato e, di conseguenza, non si verifica alcun effetto preclusivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto che la contestazione della misura del compenso, richiesto in via monitoria dall'ausiliario, avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, evidenziando che l'ingiunto non aveva ricevuto una rituale comunicazione del decreto di pagamento e che, pertanto, l'opposizione doveva seguire le regole ordinarie).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)