Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25179 del 08/11/2013 (Rv. 629268 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Compenso - Domanda di pagamento nei confronti delle parte non obbligate con azione ordinaria di cognizione - Cumulo con l'azione esecutiva nei confronti delle parti obbligate - Ammissibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE
Il consulente tecnico d'ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo ordinaria azione di cognizione, che si aggiunge all'azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, purché nel relativo giudizio abbia dedotto e dimostrato l'inadempienza delle parti obbligate.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)