Sez. 1, Sentenza n. 6075 del 22/11/1979 (Rv. 402792 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - IN GENERE - DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER L'IRRIGAZIONE DI UN FONDO - COSTRUZIONE, DA PARTE DEL TITOLARE DELLA DERIVAZIONE, DI UN ACQUEDOTTO ATTRAVERSANTE FONDI DI PROPRIETA DI TERZI E CORRENTE, PER UN TRATTO, NEL SOTTOSUOLO STRADALE - ESPROPRIAZIONE DEI PREDETTI FONDI PER L'ALLARGAMENTO DELLA STRADA - PERDITA DEL DIRITTO DI SERVITU SUI FONDI ESPROPRIATI E DELLA CONCESSIONE DEL SOTTOSUOLO STRADALE DA PARTE DEL TITOLARE DELLA DERIVAZIONE - DIRITTO AD INDENNIZZO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - IN GENERE - DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER L'IRRIGAZIONE DI UN FONDO - COSTRUZIONE, DA PARTE DEL TITOLARE DELLA DERIVAZIONE, DI UN ACQUEDOTTO ATTRAVERSANTE FONDI DI PROPRIETA DI TERZI E CORRENTE, PER UN TRATTO, NEL SOTTOSUOLO STRADALE - ESPROPRIAZIONE DEI PREDETTI FONDI PER L'ALLARGAMENTO DELLA STRADA - PERDITA DEL DIRITTO DI SERVITU SUI FONDI ESPROPRIATI E DELLA CONCESSIONE DEL SOTTOSUOLO STRADALE DA PARTE DEL TITOLARE DELLA DERIVAZIONE - DIRITTO AD INDENNIZZO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Il titolare di un diritto di derivazione di acque pubbliche per l'irrigazione di propri terreni, il quale abbia costruito un acquedotto che attraversa fondi di proprieta di terzi che, in forza di concessione ottenuta a norma dell'art 8 del RD 8 dicembre 1933 n 1740, corre per un tratto, sotto la Sede di una strada pubblica, non ha diritto ad alcun indennizzo ove, a seguito dell'espropriazione degli indicati fondi altrui per opere di allargamento di quella strada, perda il diritto di servitu sui beni espropriati e la concessione del sottosuolo stradale, atteso che la perdita della servitu puo giustificare solo una sua partecipazione alla ripartizione dell'indennita espropriativa (art 52 della legge 25 giugno 1865 n 2359), mentre la perdita della concessione deve collegarsi ad una legittima revoca di essa per giusti motivi e senza compenso; egli ha, tuttavia, diritto ad un indennizzo, a norma e nel concorso delle condizioni di cui all'art 46 della legge 25 giugno 1865 n 2359, per la perdita dell'acquedotto e della derivazione dell'acqua pubblica, tenuto conto che tale acquedotto costituisce un'entita organica produttiva suscettibile di autonoma utilizzazione economica, sottratta al principio dell'accessione di cui all'art 934 cod civ, di proprieta di colui che ha il diritto di utilizzare l'acqua, e non compresa nel provvedimento di espropriazione dei fondi nel cui sottosuolo si trova installata. (V 2476/70, mass n 348754; (V 1322/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 8, (Cod. Strada Abrog. art. 8)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)