Sez. 1, Sentenza n. 2476 del 24/11/1970 (Rv. 348754 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ESTENSIONE - SOTTOSUOLO - ALIENAZIONE SEPARATA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CONFIGURABILITA DI AUTONOMO DIRITTO REALE SUL SOTTOSUOLO - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ESTENSIONE - SOTTOSUOLO - ALIENAZIONE SEPARATA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CONFIGURABILITA DI AUTONOMO DIRITTO REALE SUL SOTTOSUOLO - CONDIZIONI.*
Fuori della ipotesi della concessione ad aedificandum o di quella in cui una costruzione gia esistente sopra o sotto il suolo venga alienata separatamente dalla proprieta di questo, e impossibile vendere il soprasuolo separatamente dal sottosuolo, perche non e ammissibile la Costituzione di un autonomo diritto di proprieta o di altro diritto reale sul sottosuolo come tale. Siffatto diritto autonomo e configurabile soltanto quando abbia ad oggetto entita organiche individuate produttive (e quindi suscettibili di utilizzazione economica), oppure altrimenti rilevanti ai fini giuridici (come nel caso di oggetti archeologici), situate nel sottosuolo. (nella specie, parte attrice aveva, in Sede di merito, sostenuto che essa, altra societa e societa dante causa di parte convenuta con uno stesso atto pubblico avevano acquistato dallo stesso venditore ciascuno una zona di terreno che, a favore di essa attrice, nell'atto era stato riconosciuto il diritto di costruire un'autorimessa sotterranea che poteva estendersi anche nel sottosuolo delle parti di fondo vendute alle altre acquirenti che, prima della stipula di regolare atto pubblico di ratifica delle allibrazioni dei frazionamenti catastali, la societa dante causa dei convenuti aveva venduto a costoro la sua parte di fondo che, intervenuto l'atto pubblico di ratifica predetto, essa istante aveva chiesto ai convenuti di poter costruire la autorimessa nel sottosuolo del loro giardino, con esito negativo, onde era costretta a chiedere il riconoscimento del suo diritto di proprieta sul detto sottosuolo. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ed il SC ha condiviso tale decisione, enunciando il principio che precede). (V 3317'68, mass n 336319 3414'56 1895'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)