Sez. 1, Sentenza n. 947 del 28/01/2000 (Rv. 533220 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Dichiarazione di un reddito inferiore a quello accertato - Sanzione ex art. 46 d.P.R. n. 600 del 1973 - Irrogazione - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE
La disciplina di cui all'art. 46 d.P.R. n. 600 del 1973 è intesa a prevenire la presentazione, da parte dei contribuenti, di dichiarazioni (tardive e) infedeli, così che le corrispondenti sanzioni, di natura amministrativa, sono da riconnettere esclusivamente al dato obbiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore, a prescindere da ogni eventuale pagamento già dell'imposta effettivamente dovuta eseguito da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)