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Sez. 1, Sentenza n. 4505 del 21/04/1995 (Rv. 491971 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE | Reddito dichiarato inferiore all'accertato - Pena pecuniaria ex art. 46 D.P.R. n. 600 del 1973 - Socio accomandante di una società in accomandita semplice - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491971-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMISSIONE, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ DELLA DICHIARAZIONE

La pena pecuniaria prevista dall'art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 per la ipotesi in cui nella dichiarazione è espresso un reddito netto inferiore a quello accertato si applica anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, atteso che tale sanzione, per la sua natura amministrativa, si riconnette al dato obiettivo della dichiarazione di reddito inferiore (nella specie ricorrente nella dichiarazione IRPEF del socio, come accertato dall'amministrazione in conseguenza della rettifica del reddito societario) e che è irrilevante l'estraneità dei soci accomandanti all'amministrazione della società, perché questo comunque non impedisce loro di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti, ex art. 5 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, ad essi imputabili in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)