Sez. U, Sentenza n. 8540 del 28/08/1998 (Rv. 518433 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Pagamento - Acconto ex art. 23 della legge n. 1 del 1978 - Ricorso al Pretore in via di urgenza - Ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
La disposizione normativa di cui all'art. 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'art. 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385 e sostituito dall'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94 prevede un vero e proprio obbligo di versamento dell'acconto dell'indennità di espropriazione, stabilendo anche il termine entro il quale tale versamento deve avvenire. A fronte di tale obbligo non sussiste discrezionalità dell'ente pubblico espropriante, e la situazione giuridica del privato assume la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, in quanto oggetto di tutela diretta ed immediata della legge. Da ciò consegue che l'ordinanza con cui il Pretore disponga, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che il Comune espropriante depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma dovuta non realizza alcuna invasione indebita della sfera discrezionalmente riservata alla P.A., né alcuna illegittima imposizione di un obbligo di fare alla stessa P.A.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)