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Sez. 1, Sentenza n. 14009 del 27/09/2002 (Rv. 557661 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE | Acconto dell'80 per cento sulle indennità di espropriazione ed occupazione - Ex art. 23 legge n. 1 del 1978 - Corresponsione - Presupposti - Accettazione delle indennità - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557661-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'anticipazione diretta dell'acconto dell'ottanta per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza (prevista dall'art. 23 della legge n. 1 del 1978, modificato dall'art. 7 della legge n. 385 del 1980 e sostituito dall'art. 5 del D.L. n. 9 del 1982, convertito in legge n. 94 del 1982) presuppone che l'espropriando accetti le menzionate indennità, non essendogli consentito pretendere la detta anticipazione ed al contempo rifiutare o contestare giudizialmente l'indennizzo offertogli dall'espropriante, pur se non corrispondente a quello dovuto per legge o determinato in violazione di disposizioni che disciplinano il procedimento ablativo.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 5, Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)