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Sez. 3, Sentenza n. 5537 del 20/06/1997 (Rv. 505333 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - Riferimento alla disdetta - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505333-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

In tema di contratti agrari le condizioni che legittimano il diritto di ripresa come diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto a norma dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 devono sussistere nel momento in cui con la disdetta la relativa manifestazione di volontà è portata a conoscenza dell'altra parte, ancorché i suoi effetti siano differiti alla scadenza di un determinato termine di preavviso.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)