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Sez. 3, Sentenza n. 9548 del 12/11/1994 (Rv. 488563 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Condizioni - Sussistenza - Momento determinante - Decorso del termine triennale - Subordinazione del rilascio del fondo e non dell'esercizio dell'azione.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488563-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

In tema di contratti agrari, le condizioni che legittimano il diritto di ripresa come diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto devono sussistere nel momento in cui con la disdetta la relativa manifestazione di volontà è portata a conoscenza dell'altra parte, ancorché i suoi effetti siano differiti alla scadenza di un determinato termine di preavviso; ne consegue che l'art. 42 della legge n. 203 del 1982, riconoscendo al concedente la necessità di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima dalla fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'improponibilità della domanda prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)