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Sez. 2, Sentenza n. 6352 del 16/03/2010 (Rv. 611856 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE | Multiproprietà immobiliare - Natura - Contratto preliminare di quota di multiproprietà - Contenuto - Individuazione della quota o determinabilità della stessa - Necessità - Fondamento - Criteri.
Stato
decisa il 2010-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611856-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE

L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, poiché il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., e non risultando quindi sufficiente l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)