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Sez. 1, Sentenza n. 4361 del 22/08/1995 Cc. (dep. 01/09/1995) Rv. 202415 - 01

Competenza - Dichiarazione di incompetenza - In primo grado | Trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente - Integra ipotesi di regressione del procedimento - Conseguenze in tema di decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare.
Stato
decisa il 1995-08-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202415-01

Competenza - Dichiarazione di incompetenza - In primo grado

L'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. pone sullo stesso piano, ai fini della custodia cautelare, le ipotesi di regressione del procedimento a una fase o a un grado di giudizio diversi, e quelle di rinvio ad altro giudice, sia a seguito di annullamento con rinvio della Cassazione, sia per qualunque altra causa. Per questa ragione, la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente, invece che direttamente a quest'ultimo, prevista dall'art. 23, comma primo, cod. proc. pen. dopo la sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale, implica la regressione del procedimento per una causa diversa dell'annullamento disposto dal giudice di diritto, ma con eguali effetti sul piano della custodia cautelare, e cioè la nuova decorrenza dei termini previsti per la fase, fermo quello massimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)