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Sez. 5, Sentenza n. 4602 del 25/10/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 206551 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza e trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente - Decorrenza "ex novo" dei termini massimi di custodia cautelare dal momento della dichiarazione di incompetenza - Imputato già detenuto per lo stesso fatto presso il giudice competente - Nuova misura cautelare emessa dal giudice competente oltre i termini previsti dall'art. 27 cod. proc. pen. - Decorrenza "ex novo" dei termini massimi di custodia cautelare dal momento della dichiarazione di incompetenza.
Stato
decisa il 1996-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206551-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di termini massimi di durata della custodia cautelare, in caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, trova applicazione il secondo comma dell'art. 302 cod. proc. pen. e perciò i termini di custodia cautelare ricominciano a decorrere dal momento della dichiarazione di incompetenza. Quando l'imputato sia già detenuto per lo stesso fatto anche presso il giudice dichiarato competente, il nuovo termine decorre comunque dal momento della dichiarazione di incompetenza anche quando la misura venga disposta in modo autonomo oltre la scadenza del termine di venti giorni fissato dall'art. 27 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)