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Sez. 2, Sentenza n. 621 del 18/03/1967 (Rv. 326616 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - MANCATO ESAURIMENTO IN ESSA DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'ISTRUTTORE - PROPONIBILITA DELL'APPELLO ALL'UDIENZA SUCCESSIVA - ESCLUSIONE - OMESSA EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326616-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE - MANCATO ESAURIMENTO IN ESSA DEGLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'ISTRUTTORE - PROPONIBILITA DELL'APPELLO ALL'UDIENZA SUCCESSIVA - ESCLUSIONE - OMESSA EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - INSUSSISTENZA.*

Per prima udienza, ai sensi dell'art. 343 cod.proc.civ., deve intendersi quella fissata per la comparizione delle parti, la quale, a norma dell'art. 350 cod. proc. civ., ha inizio con la verifica da parte dell'istruttore della regolare Costituzione del rapporto processuale, cui seguono i provvedimenti elencati nello stesso articolo e cio anche quando - non esauritasi in quell'udienza l'attivita dell'istruttore - questi debba fissarne una successiva per l'ulteriore compimento. Pertanto, l'unica eccezione, che consenta alla parte di proporre appello incidentale in una udienza successiva, si ha quando l'udienza di comparizione non sia stata affatto tenuta dall'istruttore, sicche la parte, anche se fosse comparsa, non avrebbe potuto fare inserire a verbale la dichiarazione di appello. (Cfr. 872-65, 2732-64, 2637-64, 1522-63). Conforme alla sentenza 107-66, massima n.320212.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)