diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 19/09/1968 (Rv. 335753 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335753-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*

La parte appellata, rimasta soccombente, deve proporre appello incidentale nel termine prescritto dall'art. 342 cod. proc.civ., ossia nella prima comparsa o, in Mancanza di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza tale e quella fissata per la comparizione delle parti e tenuta dall'istruttore, anche se in essa non risultino compiute tutte le formalita di cui all'art. 350 cod.proc.civ.. conseguentemente, la sola eccezione che consente alla parte di proporre l'appello incidentale in una udienza successiva e quella che si verifica quando l'istruttore non abbia tenuto affatto udienza sicche la parte, anche se fosse comparsa, non avrebbe potuto fare inserire a verbale la dichiarazione di appello. (Conf. Sulla prima parte, n. 1295-67, mass. N. 327843 sulla seconda parte, Conf. N. 621-67, mass. N. 326616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)