diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 15/11/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180475 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180475-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento è subordinata alla precisa condizione che il giudice di secondo grado non possa decidere allo stato degli Atti. Ne deriva che se il giudice d'appello ritenga la causa matura per la soluzione, per la sufficiente completezza dell'istruttoria probatoria del giudizio di primo grado, nel quale l'accusa e la difesa abbiano avuto la possibilità di acquisire e valutare il materiale probatorio per l'accertamento della verità, oppure stimi che la prova dedotta considerata nel quadro probatorio complessivo, non abbia valore decisivo, ai fini del giudizio, detto giudice non può disporre l'assunzione della prova, ma deve definire il processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)