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Sez. 4, Sentenza n. 13945 del 10/07/1990 Ud. (dep. 19/10/1990) Rv. 185538 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185538-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*

La rinnovazione (totale o parziale) del dibattimento nel giudizio di appello sostanzia un istituto eccezionale in quanto in tale grado di giudizio vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nella fase svoltasi dinanzi ai primi giudici. Non basta pertanto la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione del dibattimento, ma essendo l'Esercizio di tale facoltà affidato al potere tipicamente discrezionale del giudice, la condizione essenziale ed imprescindibile che la legge pone è il convincimento di non trovarsi nella condizione di poter decidere allo stato degli Atti. Pertanto se detto giudice ritenga, invece, la causa matura per la decisione, stante la completezza del dibattimento di primo grado, nel quale l'accusa e la difesa hanno avuto la normale possibilità di far acquisire il necessario materiale probatorio per l'accertamento della verità, non può disporre l'assunzione di altre prove, ma deve definire la causa sulla base di quelle già acquisite. (V mass n 182955, ed ivi citate; (V mass n 180475; (Conf mass n 183827; (Conf mass n 178704; (Conf mass n 174977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)