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Sez. 5, Sentenza n. 4463 del 15/11/2011 Cc. (dep. 02/02/2012) Rv. 252939 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Revisione europea a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 - Estensione alla revoca della misura di prevenzione di cui all'art. 7 l. n. 1423 del 1956 - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252939-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

Le statuizioni dell'art. 630 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011 - che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione preordinato a garantire la riapertura del processo penale, a seguito di una pronuncia della Corte Edu - debbono ritenersi estese anche all'istituto della revoca della misura di prevenzione di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, stante la sua assimilazione agli strumenti revocatori e, quindi, la sussistenza di una medesima "ratio" tra gli istituti della revisione di cui all'art. 630 cod. proc. pen. e quello della revoca di cui al predetto art. 7 l. n. 1423 del 1956, con riferimento al procedimento di prevenzione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione, ritenendo insussistente il "novum" atto a legittimarla, nonostante l'interessato, assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. avesse adito la Corte Edu che aveva ritenuto gli elementi a suo carico - avuto riguardo alla incensuratezza ed alla sentenza definitiva di assoluzione dal delitto associativo - non sufficienti per l'applicazione delle misura di prevenzione predetta, con conseguente sussistenza della violazione dell'art. 2 del protocollo 4 della Convenzione dei diritti dell'uomo, in riferimento alle limitazioni alla libertà di circolazione imposte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)