Sez. 6, Sentenza n. 46067 del 23/09/2014 Cc. (dep. 06/11/2014) Rv. 261689 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Revisione europea a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 - Presupposti - Obbligo di conformarsi a sentenza definitiva della Corte Edu sulla stessa vicenda processuale - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
La nuova ipotesi di revisione, introdotta a seguito dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, presuppone, come condizione ineliminabile, che sia intervenuta una sentenza definitiva della Corte Edu sulla medesima vicenda oggetto del processo alla quale sia necessario conformarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un'istanza di revisione finalizzata a consentire l'applicazione nel processo dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 41-bis, comma secondo-quater, lett. b), ultimo periodo, Ord. Penit., nella parte in cui prevede limitazioni ai colloqui con i difensori).).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)