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Sez. 1 - , Sentenza n. 6561 del 14/03/2017 (Rv. 644752 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ | Società - Finanziamento soci - Rimborso - Prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644752-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ

La prescrizione abbreviata ex art. 2949, comma 1, c.c. non si applica all'azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto con altri soci un debito per finanziare la società, si sia rivolto ad un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, ma da un accordo intervenuto tra i soci per agevolare e rendere possibile quel finanziamento, onde la relazione di detto accordo con l'organismo sociale ed il suo ordinamento interno deve intendersi del tutto occasionale e non legata da vincolo di consequenzialità genetica con questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2949 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)