Sez. 1, Sentenza n. 13084 del 24/06/2015 (Rv. 635735 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ | Diritti derivanti dai rapporti sociali - Identificazione - Criteri - Finanziamento di un socio alla società - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETÀ
L'interesse del socio ad erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale solo in via di fatto poiché opera soltanto sul piano dei motivi ed è connesso alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, salvo che non rinvenga la sua fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale. Ne consegue che il diritto del socio ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato si prescrive nel termine ordinario e non in quello breve, quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., la cui portata riguarda le sole relazioni tra i soggetti dell'organizzazione sociale, sorte in dipendenza diretta del contratto di società o di deliberazioni sociali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2949 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)