Sez. 3, Sentenza n. 2530 del 27/06/1975 (Rv. 376451 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - ESCLUSIONE.*
Il difensore distrattario non ha un potere autonomo di impugnazione relativamente all'entita della liquidazione delle spese giudiziali; potere che spetta alla parte, poiche la legittimazione del procuratore e limitata esclusivamente alle questioni concernenti l'attribuzione del diritto alla distrazione delle spese. (Conf 45/73, mass nn 361794, 361795).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)