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Sez. L, Sentenza n. 11630 del 18/05/2007 (Rv. 596909 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI | Coltivatore diretto dedito all'allevamento di bestiame - Diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia - Presupposti - Fattispecie concernente attività diretta alla riproduzione e all'allevamento dei cavalli da corsa.
Stato
decisa il 2007-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596909-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLTORI

Ai fini dell'individuazione della nozione di allevamento di bestiame, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla nozione di imprenditore agricolo delineata dall'art. 2135 cod.civ., nel testo precedente alla riforma introdotta dall'art 1 del d.lgs. n.228 del 2001 appare pienamente applicabile alla norma di cui all'art. 2 della legge n.9 del 1963, ai fini del diritto del coltivatore diretto, dedito all'allevamento di bestiame, all'assicurazione di invalidità e vecchiaia, costituendo l'allevamento del bestiame, in entrambi i casi, specificazione di un particolare tipo di attività alla quale, per la sua caratterizzazione agricola, l'ordinamento giuridico attribuisce una speciale disciplina, codicistica per l'impresa agricola, previdenziale per il coltivatore diretto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, sul presupposto che l'allevamento del bestiame avesse natura agricola solo se collegato con rapporto di complementarietà e subordinazione con la coltivazione del fondo, aveva ritenuto l'attività diretta alla riproduzione e all'allevamento dei cavalli da corsa non qualificabile come attività agricola, richiedendo un complesso di conoscenze tecniche in settore sostanzialmente estraneo a quello propriamente agricolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)