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Sez. 1, Sentenza n. 18644 del 12/08/2010 (Rv. 614098 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA | Disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione - Natura di norme imperative - Fondamento - Derogabilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614098-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CONSEGNA DELL'OPERA

In materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime; in particolare, è norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di merito che aveva individuato nell'amministrazione committente la parte responsabile della risoluzione del contratto, per non avere adempiuto all'obbligo di mettere a disposizione dell'appaltatore il progetto esecutivo, con la conseguente sostituzione automatica, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., della relativa norma di legge inderogabile alla contraria regola pattizia dichiarata nulla).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 17 PENDENTE, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 90, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 91, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 93, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)