Sez. 1, Sentenza n. 10052 del 29/04/2006 (Rv. 588440 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Dovere della P.A. di cooperare all'adempimento dell'appaltatore - Fondamento - Conseguenze - Opera pubblica (nella specie, edificio scolastico) - Variante in corso d'opera imposta da sopravvenute disposizioni normative sulla sicurezza degli impianti - Mancata consegna, da parte della P.A. debitamente sollecitata, dei progetti di adeguamento - Impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore - Configurabilità - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'amministrazione committente, creditrice dell'"opus", un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 cod. civ. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio. In questo contesto, l'elaborazione di varianti in corso d'opera - di norma costituente una mera facoltà della P.A. (esercitabile in presenza delle condizioni previste dalla legge) - può configurarsi come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore: tanto avviene allorché la modifica del progetto originario (nella specie, costruzione di un edificio scolastico) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal caso, l'opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi. Ne consegue che la perdurante, mancata consegna, da parte della stazione appaltante, benché ritualmente sollecitata, dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni normative, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 343, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 348, Legge 05/03/1990 num. 46, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 16, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 20, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 30, DPR 06/12/1991 num. 447, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)