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Sez. 2, Sentenza n. 25915 del 05/12/2006 (Rv. 595640 - 01)

AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE | Autorità competente ad irrogare le sanzioni - Regione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595640-01

AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE

L'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme di polizia forestale previste dalla legge 9 ottobre 1967, n.950 e depenalizzate per effetto della legge 24 dicembre 1975, n.706 (nel caso di specie, taglio di un numero di piante ad alto fusto superiore a quello autorizzato), va individuata nella Regione, in base al d.P.R. 24 luglio 1977, n.616 che ha operato il trasferimento alle regioni delle competenze amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 Cost., già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1967 num. 950, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)