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Sez. L - , Ordinanza n. 7981 del 30/03/2018 (Rv. 648192 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | - Sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648192-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

L'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 non obbliga il lavoratore che assiste una persona con handicap in situazioni di gravità a scegliere la sede che appaia più conveniente per l'assolvimento dei compiti di assistenza, ma gli attribuisce solo il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, di rigetto di un ricorso volto al riconoscimento del diritto all'assunzione in materia di pubblico impiego contrattualizzato, fondato sul rilievo che il controricorrente avrebbe potuto ottenere la sede prescelta in forza della l. n. 104 del 1992, e non una diversa, con lesione della posizione in graduatoria del ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)