Sez. 5, Sentenza n. 24578 del 03/12/2010 (Rv. 615632 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Denuncia di successione - Beni immobili - Autoliquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 34, comma 6, d.P.R. 346 del 1990 - Termine biennale di decadenza dell'avviso di rettifica dell'Ufficio - Decorrenza - Dal pagamento dell'imposta di successione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta sulle successioni, il termine di decadenza entro il quale l'Ufficio può procedere alla liquidazione della maggiore imposta decorre sempre dal pagamento dell'imposta principale di successione, anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento ad immobile non iscritto in catasto, abbia proceduto all'autoliquidazione in virtù dell'art. 34, comma 6, d.P.R. n. 346 del 1990. L'autoliquidazione, infatti, che accompagna la dichiarazione di successione - e quindi precede la liquidazione vera e propria dell'imposta da parte dell'Ufficio ai sensi del d.l. n. 79 del 1997 come conv. in legge n. 140 del 1997 - costituisce solo una modalità di pagamento anticipato rispetto al momento ordinario ma non può essere considerata un'autonoma e diversa imposta principale, essendo concettualmente possibile una sola imposta principale di successione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto non applicarsi il termine di decadenza alla richiesta di pagamento dell'imposta cui l'Ufficio aveva proceduto, dopo aver individuato l'imposta dovuta ai sensi del d.l. n. 79 del 1997, in quanto solo con il pagamento di quest'ultima somma poteva considerarsi versata l'imposta principale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)