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Sez. 6, Sentenza n. 1559 del 02/10/1974 Ud. (dep. 14/02/1975) Rv. 129265 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE TARDIVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129265-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - DEDUZIONE TARDIVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*

La prova del legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata in seguito all'opposizione a decreto penale puo essere data anche dopo che questo sia stato dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art 510 cod proc pen, appena sia cessata la causa dell'impedimento. Il ritardo ingiustificato nella documentazione dell'impedimento ne preclude la valutazione della legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)