Sez. 5, Sentenza n. 6991 del 04/06/1981 Ud. (dep. 15/07/1981) Rv. 149784 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA- CONVIVENTE- TEMPORANEAMENTE - LEGITTIMITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA- CONVIVENTE- TEMPORANEAMENTE - LEGITTIMITÀ.*
La notificazione eseguita nei modi indicati nell'art. 169 cod. proc. pen., ossia mediante consegna di copia a persona convivente nel luogo di residenza dell'imputato, quando questi sia detenuto per altra causa ma lo stato di detenzione non risulti dagli Atti del procedimento in corso, deve ritenersi legittimamente eseguita, in quanto lo stato di detenzione non interrompe tutti i rapporti fra il mondo esterno e il detenuto, sino al punto di impedire contatti con i familiari e la ricezione degli Atti notificati presso la normale abitazione. (Conf. 1463 mass n. 141071; (Conf. 7564, mass. N. 136193).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)