Sez. 2, Sentenza n. 10820 del 16/08/2000 (Rv. 539595 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Persone giuridiche - Riferimento alla denominazione dell'ente - Sufficienza - Indicazione del nominativo della persona fisica investita della rappresentanza - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Per le persone giuridiche è sufficiente, ai fini dell'indicazione prescritta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 1 cod. proc. civ., il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente secondo le norme di legge e statutarie che la regolano, in modo che non possa sorgere alcun equivoco sulla sua identità e non è necessaria l'indicazione del nominativo della persona fisica titolare dell'organo o dell'ufficio investito della titolarità dell'ente. Detto organo o ufficio è, infatti, in rapporto di immedesimazione organica con l'ente, la cui personalità giuridica permane nonostante il mutamento della persona fisica del titolare, il quale, pertanto, ben può essere indicato con la generica dizione "pro tempore" (nella specie il ricorso principale, ritenuto ammissibile dalla S.C., era stato proposto da un Comune in persona del sindaco "pro tempore" senza indicazione del nome della persona fisica che rivestiva tale carica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)