Sez. L, Sentenza n. 4477 del 04/07/1983 (Rv. 429361 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PARTI - PERSONE GIURIDICHE - RIFERIMENTO ALLA DENOMINAZIONE DELLO ENTE - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA PERSONA FISICA INVESTITA DELLA RAPPRESENTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PARTI - PERSONE GIURIDICHE - RIFERIMENTO ALLA DENOMINAZIONE DELLO ENTE - SUFFICIENZA - INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DELLA PERSONA FISICA INVESTITA DELLA RAPPRESENTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'ipotesi di persone giuridiche, è sufficiente, ai fini della indicazione prescritta, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366 n. 1 cod. proc. civ., il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell'ente, secondo le norme - di legge statutarie - che la regolano, in modo che non possa sorgere alcun equivoco sulla sua identità, e non è necessaria l'indicazione del nominativo della persona fisica titolare dello organo o dell'ufficio investito della rappresentanza dell'ente. Detto organo od ufficio è, infatti, in rapporto d'immedesimazione con l'ente, la cui personalità giuridica permane nonostante il mutamento della persona fisica del titolare, il quale ben può essere indicato con la generica dizione "pro tempore". (nella specie, il ricorso principale - ritenuto ammissibile dalla S.C. risultava proposto da "ENEL, compartimento di Napoli, in persona del legale rappresentante", senza l'indicazione del nome e della qualifica della persona fisica investita del potere di rappresentanza.) (V 3967/80, mass n 407868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)