diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 122 del 09/01/2004 (Rv. 569340 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimenti amministrativi in materia di diritto all'unità familiare - Diniego di visto di ingresso - Provvedimento del tribunale, in composizione monocratica, ex art. 30, sesto comma, D.Lgs. n. 286/1998 - Reclamo alla Corte di appello - Ammissibilità - Reclamo al tribunale in composizione collegiale - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569340-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il reclamo ai sensi dell'art. 739, primo comma, cod. proc. civ. avverso il decreto del tribunale, in composizione monocratica, emesso su ricorso dello straniero extracomunitario avverso provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (nella fattispecie, diniego di visto d'ingresso in Italia) va proposto alla Corte di appello, e non al tribunale in composizione collegiale, al quale compete esclusivamente il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1988 num. 286 art. 30, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 14, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 56, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)