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Sez. 1, Ordinanza n. 2937 del 07/02/2008 (Rv. 601948 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - REVOCA - IN GENERE | Decreto del giudice tutelare di rimozione dall'incarico di tutore - Artt. 9 e 140 del d.lgs. n. 51 del 1998 che hanno attribuito al tribunale in composizione monocratica le funzioni di giudice tutelare - Reclamo - Competenza del tribunale in composizione collegiale anziché della corte d'appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601948-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - REVOCA - IN GENERE

Il reclamo contro i provvedimenti resi dal giudice tutelare (nella specie, rimozione dalla carica di tutore) va proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla corte d'appello, in conformità alla regola generale sul reclamo dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 9, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)