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Sez. 2 - , Sentenza n. 23814 del 24/09/2019 (Rv. 655356 - 02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Intermediazione finanziaria - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob - Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative - Mancata audizione personale innanzi alla Commissione - Violazione delle norme sul procedimento amministrativo e del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655356-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE

In tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative postula solo che, prima dell'adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato; non รจ, pertanto, violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob o di sua mancata audizione innanzi alla Commissione, non trovando applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2005 num. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)