Sez. 2, Sentenza n. 8210 del 22/04/2016 (Rv. 639663 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Intermediazione finanziaria - Procedimento sanzionatorio innanzi alla Consob ex art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998 - Mancata trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative - Mancata audizione personale innanzi alla Commissione - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE
In tema di intermediazione finanziaria, nel procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998, l'omessa previsione della trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'Ufficio sanzioni amministrative, e la conseguente impossibilità di interloquire, non si pone in contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quando - come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014, "Grande Stevens c. Italia" -, pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale, il provvedimento con cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato - come, appunto, quello adottato ex art. 187 septies cit., anche nel testo vigente "ratione temporis" - ad un sindacato giurisdizionale pieno, attuato nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)