Sez. U, Sentenza n. 2780 del 24/01/1996 Ud. (dep. 15/03/1996) Rv. 203974 - 01
Impugnazione - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere | È istituito di carattere eccezionale - Casi in cui può essere disposta.
Impugnazione - Appello - Dibattimento - Rinnovazione della istruzione - In genere
Anche nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione del giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)