Sez. 5 - , Ordinanza n. 6864 del 08/03/2019 (Rv. 653318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Notifica della sentenza eseguita a mezzo posta - Ricorso per cassazione - Rispettivi oneri del ricorrente e del controricorrente - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, è sufficiente che lo stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza corredata di documentazione comprovante la spedizione dell'atto, spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di contestare il rispetto del termine breve d'impugnazione, mediante il deposito dell'avviso di ricevimento di cui egli ha la materiale disponibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)