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Sez. 5, Sentenza n. 19750 del 19/09/2014 (Rv. 632464 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedibilità - Notifica della sentenza impugnata a mezzo posta - Tempestività dell'impugnazione - Onere e modalità della prova - Deposito di copia autentica della sentenza e della relata di notificazione - Onere del ricorrente (destinatario della notifica) - Contestazione della tempestività - Deposito dell'avviso di ricevimento - Onere del resistente (notificante).
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632464-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., è sufficiente, ove la notifica della sentenza impugnata sia avvenuta a mezzo posta, che il ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, ossia con l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della spedizione dell'atto, spettando al resistente l'onere di contestare, attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento in suo possesso, il rispetto del termine breve d'impugnazione, atteso che, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata che eviti, in ossequio al principio del giusto processo, oneri tali da rendere eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale, deve tenersi conto che solo il resistente, in qualità di notificante, ha la materiale disponibilità dell'avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)