Sez. 5 - , Ordinanza n. 19665 del 11/07/2023 (Rv. 668276 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricato inagibile o inabitabile - Riduzione del 50% - Durata ultrannuale - Presupposti - Ripristino dello stato di agibilità o abitabilità - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, la riduzione dell'imposta nella misura del 50%, richiesta dal contribuente per un determinato anno di imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, allegando
perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, si applica, in caso di perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile, anche agli anni successivi, senza necessità di reiterazione dell'istanza, purché il contribuente provi che l'ente impositore abbia avuto conoscenza, attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie, della protratta inutilizzabilità del bene e, comunque, sino a quando, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, risulti che l'ente impositore sia venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità del bene, ritornando il contribuente ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale per gli anni successivi.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)