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Sez. 5 - , Sentenza n. 29966 del 19/11/2019 (Rv. 656338 - 02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Presupposto dell’agevolazione ex art. 8, co.1, d.lgs. n. 504 del 1992 - Condizioni di inagibilità e inabitabilità dell’immobile - Nozione - Mancato utilizzo stagionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656338-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, costituisce presupposto indispensabile per la riduzione dell'imposta ex art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, la condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l'immobile, da intendersi come obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa dell'obsolescenza o cattiva manutenzione dello stesso o della presenza di carenze intrinseche, ma non anche la condizione di fatto del suo mancato utilizzo stagionale, in quanto estranea ai richiesti caratteri di fatiscenza e degrado fisico, essendo le norme agevolative di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)